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Elezione diretta del Sindaco, rinnovo del Consiglio comunale e dei Consigli Circoscrizionali.
I cittadini torinesi (1), domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006, sono nuovamente chiamati alle urne per far sapere quale sarà la propria volontà in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.
Con la medesima votazione dovranno anche indicare, tra i candidati che si presenteranno, quale sarà il primo cittadino che li rappresenterà per i cinque anni successivi.
L'eventuale turno di ballottaggio invece è fissato per domenica 11 e lunedì 12 giugno 2006.
Si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni del Presidente della regione e dell'Assemblea regionale siciliana, dei Presidenti e dei consigli di 8 province (CAMPOBASSO, IMPERIA, LUCCA, MANTOVA, PAVIA, RAVENNA, REGGIO di CALABRIA, TREVISO) e dei Sindaci e dei consigli di 1268 comuni (di questi 26 sono capoluogo di provincia, 1141 inferiori e 127 superiori ai 15.000 abitanti).
In Piemonte si vota per rinnovare i seguenti Consigli comunali (la scheda di votazione è di colore azzurro)
| ALBIANO D'IVREA | CUMIANA | PERTUSIO |
| BALDISSERO TORINESE | CUORGNÈ | PIANEZZA |
| BARDONECCHIA | FAVRIA | PINEROLO |
| BOLLENGO | FIANO | PINO TORINESE |
| BROSSO | FRASSINETTO | PORTE |
| BRUSASCO | GRAVERE | RONCO CANAVESE |
| CAMBIANO | LANZO TORINESE | SAMONE |
| CARIGNANO | MASSELLO | SAN MAURO TORINESE |
| CARMAGNOLA | MOMBELLO DI TORINO | SETTIMO ROTTARO |
| CERES | MOMPANTERO | TORINO |
| CHIVASSO | MONTALDO TORINESE | TROFARELLO |
| CIRIÈ | MONTEU DA PO | VOLPIANO |
| CLAVIERE | NOASCA | |
| CUCEGLIO | OZEGNA |
(in grassetto quelli con più di 15.000 abitanti)
Per le elezioni comunali
Possono votare per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale:
Saranno esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 29 maggio 2006.
Per le elezioni circoscrizionali
Possono votare per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale solo gli elettori iscritti in una sezione elettorale della Circoscrizione, senza alcuna eccezione ovvero:
Saranno esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 29 maggio 2006.
Cittadini italiani residenti all'estero
Tutti i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali del Comune, per poter esercitare il diritto di voto, devono recarsi presso il proprio ufficio elettorale di iscrizione in Italia, ad essi viene inviata una cartolina avviso recante le indicazioni relative alle elezioni in corso.
Ammissione degli elettori alla votazione
Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è scritto.
Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570).
Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire - nei limiti del possibile - la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.
Qualora si verifichino affollamenti agli ingressi degli edifici ove sono situate più sezioni, i Presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.
Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione presso la sezione elettorale di iscrizione, è doveroso ricordare che l'esibizione della tessera elettorale personale è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per l'esercizio del diritto di voto.
Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la stessa data dell'elezione attualmente in svolgimento, sì da comprovare che già sia stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, non potrà essere ammesso al voto.
Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:
Degli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale delle operazioni del seggio (o, per gli ammessi al voto domiciliare, nel verbale apposito).
Gli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 5 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 570, art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).
Identificazione degli elettori
L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.
L'identificazione può avvenire:
Come sono composti i seggi
L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, quattro Scrutatori e da un Segretario (5).
Seggio speciale
L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comunali a norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.
Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.
Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.
La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16,00 del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, e nella sede dello stesso.
Anche per i componenti del seggio speciale la nomina è operata in relazione altresì all'effettuazione dell'eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco.
Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.
I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto:
e cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate.
Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessuna altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.
I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.
Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante)
Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.
A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore e dal segretario del seggio - si recherà presso l'istituto medesimo (o struttura sanitaria) per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.
Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato della sezione.
I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.
Onorario
L'onorario, fisso forfettario, è pari a: € 187,00 per il Presidente; € 145,00 per gli Scrutatori e il Segretario; € 90,00 e € 61,00 rispettivamente per i Presidenti e Scrutatori di seggio speciale.
Presidente di seggio
I Presidenti di seggio elettorale, che sono 950 (919 presidenti di seggio ordinario + 31 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico. Il giorno di sabato 27 maggio il Sindaco provvede alla sostituzione dei presidenti che non si sono presentati presso la sala del seggio.
Formazione Presidenti di seggio
Anche per questa tornata elettorale, prassi ormai consolidata, la Civica Amministrazione ha organizzato un corso formativo per i Presidenti di seggio, al fine di rendere più agevoli e spedite le operazioni di votazione e di scrutinio.
Funzioni del Presidente
Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:
Vice Presidente
È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).
Segretario
È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.
Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.
Scrutatori
Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione.
Per le elezioni in corso gli Scrutatori (6) nominati sono stati 3738.
Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 27 maggio, alle ore 7.30 di domenica 28 maggio e alle ore 6.30 di lunedì 29 maggio.
I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:
Rappresentanti di lista
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i delegati delle liste dei candidati di cui all'art. 32, nono comma, n. 4, del testo unico n. 570, hanno la facoltà di designare due rappresentanti della lista presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale.
La suddetta facoltà è stata estesa anche nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dall'art. 16, terzo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53.
Le designazioni possono essere effettuate, entro il giovedì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 L. 53/1990).
Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione: il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni di cui trattasi, i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune, tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.
Qualora non ricorrano tali condizioni, il designato non può essere ammesso ad assistere alle operazioni elettorali del seggio.
I rappresentanti hanno diritto:
I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.
I rappresentanti di lista, o i membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.
Sanzioni penali
Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (DD.PP.RR. n.570/1960 e n.361/1957 e succ modif. e int.).
(1) Con il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, viene data attuazione alla direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea che risiedono in Italia: i predetti vengono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte del Comune di residenza e, tali cittadini votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono, previa esibizione della tessera elettorale.
Pertanto, ogni qualvolta, si richiama il «cittadino» o l'«elettore», deve intendersi ricompreso anche il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea residente in Italia, ammesso, ai sensi del decreto legislativo suddetto, a votare per le elezioni comunali.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 380, i 25 Stati che fanno parte dell'Unione europea, oltre l'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria]
(2) Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell'UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco e vice-Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta", presentando una domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
(3) L'identificazione per documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.
(4) È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.
(5) L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570).
L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 206 ad € 516.
La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino dall'ufficio prima cha abbiano termine le operazioni elettorali.
(6) Art. 23 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570:
«Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
(*) N.B.: Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.