Il Comune si articola in Circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale e organizzativa nelle materie e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Decentramento.
Il Comune impronta la propria azione di decentramento all'esigenza di predisporre la futura articolazione in Comuni della Città Metropolitana.
Il Regolamento del Decentramento determina il numero e l'estensione territoriale delle Circoscrizioni e fissa le procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.
In ogni Circoscrizione sono individuate sedi a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal Consiglio di Circoscrizione.
Le elezioni dei Consigli Circoscrizionali si svolgono contestualmente alle elezioni del Consiglio Comunale, in un turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, come stabilito dal vigente Statuto del Comune di Torino.
Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo rappresentativo della collettività della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune, è composto da venticinque componenti e viene eletto a suffragio universale diretto; rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.
L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si effettua con sistema proporzionale sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quinti degli stessi.
Possono votare per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale solo gli elettori iscritti in una sezione elettorale della Circoscrizione, senza alcuna eccezione.
Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale nella lista da lui votata, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome, nell'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Se due candidati hanno lo stesso nome e cognome, l'elettore deve aggiungere la data di nascita.
L'Ufficio Centrale Circoscrizionale (1), ricevuti i verbali da tutti gli uffici di sezione della Circoscrizione:
Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste sono eletti prioritariamente i candidati alla Presidenza.
L'Ufficio Centrale Circoscrizionale, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun apparentamento di liste, calcola i quorum del 40% e del 60% sul totale complessivo dei voti validi espressi in tutte le sezioni della Circoscrizione, ai sensi dell'articolo 47 comma 9 dello Statuto della Città.
L'Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40% o del 60% dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero, in caso di non raggiungimento di tali quorum, quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei voti validi.
Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti, purché superiori al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme delle liste apparentate, quando questa sia superiore al 60%.
Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il quorum del 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi.
Il riparto dei seggi tra le liste apparentate che hanno conseguito i quorum del 40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti, detratto quello destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale, avviene con il sistema del quoziente naturale di maggioranza e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
A tal fine l'Ufficio Centrale determina il quoziente naturale di maggioranza dividendo i voti validi riportati dallo schieramento vincente in tutte le sezioni della Circoscrizione per il numero dei seggi assegnato allo schieramento medesimo (trascurando la parte decimale).
A ciascuna lista dell'apparentamento sono attribuiti tanti seggi quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente. I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti sulla base dei più alti resti, e in caso di parità di resti, alla lista con maggiore cifra elettorale.
A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o apparentamenti di liste con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
In tal caso il quoziente naturale viene calcolato dividendo la cifra elettorale complessiva della minoranza per il numero dei seggi assegnati alla medesima. A ciascuna lista o apparentamento di minoranza sono attribuiti tanti seggi quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente.
Analoga procedura viene osservata per il riparto dei seggi tra le liste apparentate che non hanno ottenuto il premio di maggioranza.
A tal fine non viene considerato il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale proposto dall'apparentamento di liste.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o apparentamenti di liste secondo la procedura di cui ai commi precedenti.
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o insieme di liste apparentate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere Circoscrizionale i candidati alla carica di Presidente Circoscrizionale collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio e successivamente i candidati consiglieri Circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Al termine delle operazioni il presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale dichiara il risultato delle stesse e lo certifica nel verbale.
Per quanto non previsto e non in contrasto con il regolamento, si applicano le norme stabilite dal T.U. 570/60 e successive modificazioni ed integrazioni.
(1) L'Ufficio Centrale Circoscrizionale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto di sei elettori idonei all'Ufficio di Presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.