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Diritto
di voto
Hanno
diritto di votare tutti i cittadini italiani, compresi nellAnagrafe
della popolazione residente o nellanagrafe degli italiani residenti
allestero (AIRE), che sono iscritti nelle liste elettorali di un
comune della Repubblica.
Il
voto è dato personalmente dallelettore/ice presso la sede
ove è ubicato lUfficio della sezione (seggio) di iscrizione
elettorale, previa esibizione del certificato elettorale.
Oltre
agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi
al voto anche elettori non compresi nella lista della sezione di votazione
e precisamente:
-
I
membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum presso
la sezione, nonché gli ufficiali ed agenti in servizio di ordine
pubblico, purché muniti del certificato elettorale. Queste
persone possono essere ammesse al voto anche se siano iscritti nelle
liste di altro Comune;
-
militari
delle Forze armate e appartenenti a Corpi militarmente organizzati
per il servizio dello Stato, Forze di polizia, Corpo dei Vigili del
Fuoco, infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, purché
muniti del certificato elettorale. Queste persone possono essere ammesse
al voto anche se siano iscritti nelle liste di altro Comune;
-
naviganti
(marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco, purché
muniti del certificato elettorale e della prescritta documentazione.
Queste persone possono essere ammesse al voto anche se siano iscritti
nelle liste di altro Comune;
-
elettori
non deambulanti purché muniti del certificato elettorale e
della prescritta certificazione medica rilasciata dallunità
sanitaria locale per lammissione al voto o della fotocopia autenticata
della patente di guida speciale.
Questi elettori possono esprimere
il voto nel Comune di residenza presso una qualsiasi sezione individuata
con lapposito simbolo qualora la sezione di iscrizione elettorale
non sia accessibile mediante sedia a ruote per la presenza di barriere
architettoniche e purché siano in possesso della documentazione
precedentemente indicata;
-
coloro
che si presentino muniti di una sentenza della Autorità Giudiziaria
che li dichiari elettori del Comune ovvero
dellattestazione del Sindaco di ammissione al voto;
-
ammalati
o degenti che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono
ricoverati, nonché detenuti aventi diritto al voto purché
muniti del certificato elettorale e della prescritta documentazione
rilasciata dal Sindaco del comune di residenza. Queste persone possono
essere ammesse al voto anche se siano iscritti nelle liste di altro
Comune;
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