Diritto di voto

Hanno diritto di votare tutti i cittadini italiani, compresi nell’Anagrafe della popolazione residente o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Il voto è dato personalmente dall’elettore/ice presso la sede ove è ubicato l’Ufficio della sezione (seggio) di iscrizione elettorale, previa esibizione del certificato elettorale.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi al voto anche elettori non compresi nella lista della sezione di votazione e precisamente:

  1. I membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali ed agenti in servizio di ordine pubblico, purché muniti del certificato elettorale. Queste persone possono essere ammesse al voto anche se siano iscritti nelle liste di altro Comune;

  2. militari delle Forze armate e appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, Forze di polizia, Corpo dei Vigili del Fuoco, infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, purché muniti del certificato elettorale. Queste persone possono essere ammesse al voto anche se siano iscritti nelle liste di altro Comune;

  3. naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco, purché muniti del certificato elettorale e della prescritta documentazione. Queste persone possono essere ammesse al voto anche se siano iscritti nelle liste di altro Comune;

  4. elettori non deambulanti purché muniti del certificato elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale per l’ammissione al voto o della fotocopia autenticata della patente di guida speciale.
    Questi elettori possono esprimere il voto nel Comune di residenza presso una qualsiasi sezione individuata con l’apposito simbolo qualora la sezione di iscrizione elettorale non sia accessibile mediante sedia a ruote per la presenza di barriere architettoniche e purché siano in possesso della documentazione precedentemente indicata;

  5. coloro che si presentino muniti di una sentenza della Autorità Giudiziaria che li dichiari elettori del Comune ovvero
    dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto;

  6. ammalati o degenti che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché detenuti aventi diritto al voto purché muniti del certificato elettorale e della prescritta documentazione rilasciata dal Sindaco del comune di residenza. Queste persone possono essere ammesse al voto anche se siano iscritti nelle liste di altro Comune;

TORNA INDIETRO
Condizioni d’uso, privacy e cookie